L’organizzazione del Festival di Sanremo non può essere affidata alla Rai dall’omonimo Comune che ne detiene il marchio senza una gara a evidenza pubblica. È quanto stabilito dal Tar della Liguria che ha accolto, in parte, un ricorso della società JE, che si occupa di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale. I giudici amministrativi, tuttavia, hanno salvato la 75esima edizione, che si terrà il prossimo febbraio come previsto, in virtù del principio di proporzionalità della sentenza.
“L’ORGANIZZAZIONE DELLA 75ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL È IN STATO AVANZATO”
La società aveva inviato una manifestazione di interesse per organizzare l’edizione del 2024 del Festival della Canzone italiana, ma non ha ricevuto risposta dal Comune, che anzi ha proceduto al rinnovo in forma diretta della convenzione con la Rai sia per la passata edizione che per quella del prossimo febbraio. I giudici, tuttavia, rilevano che “l’organizzazione della 75esima edizione del Festival è in stato avanzato” ed “è evidente, del resto, che l’attività di preparazione e organizzazione di un evento della portata del Festival prende avvio molto tempo prima dello svolgimento della manifestazione” e che “molteplici e complessi rapporti contrattuali e amministrativi vengano instaurati, in vista dell’edizione successiva, molti mesi prima dello svolgimento della stessa”.
“NON È IPOTIZZABILE IL DIFFERIMENTO A UN ALTRO MESE DEL 2025”
Di conseguenza, la caducazione della convenzione impugnata comporterebbe “effetti dirompenti e del tutto sproporzionati con riferimento alla 75esima edizione, che si svolgerà nel febbraio 2025”. Inoltre, “alla luce dell’attuale stato di avanzamento dell’organizzazione” non “è seriamente ipotizzabile il differimento ad altro mese del 2025 del Festival al solo fine di tutelare l’interesse di JE a partecipare, previa, eventualmente, aggregazione con altri soggetti, allo stato ignoti, a una procedura di gara di cui potrebbe non risultare vincitrice”. Anche perché “la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla prospettata aggregazione con altri soggetti, che sola consentirebbe alla stessa eventualmente di aggiudicarsi la gara per la concessione del marchio e di organizzare il Festival”.
IL COMUNE DOVRÀ PREDISPORRE UN BANDO PER IL 2026
La motivazione di questa decisione, spiega il Tar ligure, va ricercata nel “più generale principio di proporzionalità che, nel guidare il Tribunale nel governo in concreto degli effetti della presente sentenza, impone di far prevalere l’interesse dell’amministrazione e delle controinteressate al mantenimento delle convenzioni sull’evanescente interesse della ricorrente al travolgimento delle stesse”. In altre parole, viene tutelata l’organizzazione del prossimo Festival della Canzone italiana, in stato ormai avanzato, ma il Comune dovrà predisporre un bando per organizzare il Festival già dall’edizione del 2026.