Web-tv, ci vuole l’autorizzazione? (Utile per chi vuole provare a fare una sua piccola tv)

Web-tv, ci vuole l’autorizzazione? (Utile per chi vuole provare a fare una sua piccola tv)

Permessi e licenze per chi vuole aprire una televisione su internet o una web-radio: i limiti di fatturato oltre i quali sono necessarie le autorizzazioni.

I bassi costi per le produzioni video e audio ti hanno finalmente convinto a realizzare un tuo piccolo palinsesto televisivo da trasmettere grazie a internet. Così, per la tua web-tv Hai creato un canale su YouTube; hai realizzato un sito da cui gli utenti, dopo essersi collegati, possono vedere le trasmissioni che hai intenzione di produrre con regolarità giornaliera. Allo stesso modo, vorresti creare una web-radio che, senza il supporto video, possa trasmettere musica, interviste e pareri di esperti. Ciò che ti spaventa, però, è la burocrazia: il fatto che, un giorno, la polizia possa chiederti le autorizzazioni (che non hai), farti chiudere l’attività e – nel peggiore dei casi – subire conseguenze penali. Si tratta di una preoccupazione fondata o no? Per aprire web-tv e web radio ci vuole l’autorizzazione? E, se del caso, quali tipi di permessi sono necessari?

La risposta a questo quesito è data, in modo chiaro dall’Autorità Garante per le Comunicazioni (AgCom) sulla pagina del proprio sito dedicata alle Faq dei servizi media come, appunto, la televisione e la radio.

Diamo subito la buona notizia: per aprire web-tv non ci vogliono permessi o autorizzazioni. Lo stesso dicasi per chi vuole aprire web-radio: anche in questo caso non c’è bisogno di procurarsi alcuna licenza. Infatti la legge che regolamenta i servizi di media audiovisivi si applica solo ai professionisti che realizzano un prefissato fatturato e, quindi, possono dirsi dotati di una capacità competitiva particolarmente forte.

L’obbligo di avere l’autorizzazione per aprire web-tv e web-radio scatta solo in presenza una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.

I ricavi a cui fare riferimento sono quelli derivanti da cosiddette attività tipiche, ossia pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento. Da tali ricavi vanno naturalmente esclusi quelli derivanti da servizi diversi da quelli televisivi quali, ad esempio, quelli di hosting, che dunque non vanno computati ai fini della determinazione della soglia di esenzione. Considerando lo schema di conto economico previsto dal codice civile, si tratta della voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni). Per questi soggetti, è previsto l’obbligo dell’autorizzazione, ma questa può essere fornita attraverso il meccanismo del cosiddetto «silenzio-assenso»: in pratica, se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, non è intervenuta alcuna risposta, il richiedente si considera autorizzato, salva l’adozione di un motivato provvedimento di diniego in mancanza dei requisiti. Per i servizi a richiesta occorre, invece, presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Anche se per aprire una web-tv o una web-radio non servono autorizzazioni, questo non significa che il proprietario non sia responsabile del contenuto audiovisivo del servizio. Per cui, se durante la trasmissione dovessero essere pronunciate ad esempio frasi diffamanti nei confronti di terzi questi ne risponderebbe penalmente oltre che con il risarcimento del danno.

Vien da sé che sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione tutti coloro che esercitano l’attività di servizi media audiovisivi in modo occasionale, la cui finalità principale non è quindi quella di fornire programmi, ma altri servizi.

laleggepertutti.it

Torna in alto